Aggiornamento normativo

Si comunica che in data 29 aprile 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 24 aprile 2020, n. 27, riguardante la conversione in legge del Decreto Cura Italia, al cui interno, all’articolo 113 – bis, sono state introdotte nuove disposizioni riguardanti i limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti.

Nello specifico il quantitativo complessivo di rifiuti in deposito passa da 30 a 60 metri cubi ed il limite massimo di rifiuti pericolosi passa da 10 a 20 metri cubi. Così come il limite del deposito temporaneo passa da un anno a diciotto mesi.

Di seguito riportiamo integralmente l’articolo presente nella Legge.

Art. 113 – bis Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di

rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

Si rammenta che il comma 1, lettera bb), numero 2) dell’articolo 183 afferma:

[…]

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; […]